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Per chi volesse adottare a distanza un cane; per chi volesse mandarci offerte e contribuire ad aiutare i nostri amici sfortunati, per chi volesse contribuire ad aiutarci per una causa specifica, le coordinate sono:
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Chi vuole contribuire alla nostra causa diventando socio sostenitore con tessera annuale: contribuira' con euro 20.00 annuali.
Chi vuole contribuire alla nostra causa diventando socio sostenitore particolare con tessera annuale: contribiura' con euro 60.00 annuale
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| Proposta già qualche tempo fà, la tassa comunale sui cani e gatti venne abolita dicendo che era solamente uno scherzo e una tattica per far muovere i comuni ad un'investimento sulle strutture pubbliche che accolgono gli animali. Con tutto ciò si arrivò ad un passo all'entrata in vigore, con il conseguente rischio di abbandoni di massa (alla faccia di chivuole combattere il randagismo!) E’ qualcosa di sciagurato. Possedere un animale domestico è un diritto che deve essere garantito anche per il ruolo sociale che svolgono gli animali, pensando alle persone sole o alla pet teraphy. (20 maggio 2012) |
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| Regolamento UE 1007/2011 che, all’articolo 12, dispone la presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase “Contiene parti non tessili di origine animale” sull'etichetta o sul contrassegno di tali prodotti al momento della loro messa a disposizione sul mercato. L’etichettatura obbligatoria si applicherà ai nuovi prodotti immessi sul mercato a partire dall’8 maggio 2012, quindi a tutti i prodotti delle nuove collezioni di abbigliamento (accessori compresi) che contengano pelliccia, piume o pelle, mentre i prodotti immessi sul mercato prima dell’8 maggio 2012 potranno essere commercializzati senza etichettatura sino al 9 novembre 2014. (06 novembre) |
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Da martedì 1 novembre prossimo non potranno più esserci scappatoie al divieto di taglio di code e orecchie ai cani. Entrano infatti in vigore per gli effetti dell’articolo 18 comma 2 della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, le specifiche previsioni dell’articolo 10 della Convenzione stessa ratificata ed eseguita, senza riserve, da parte dell’Italia con la Legge 4 novembre 2010, n.201.
Tale divieto, differimento del termine di efficacia e modificazioni dell'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 3 marzo 2009, concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, fa sì che chi viola il divieto, proprietario, allevatore, detentore, medico veterinario, sia punibile per la lesione inflitta, ai sensi dell’articolo 544 ter del Codice penale (Maltrattamento di animali) con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. (25 ottobre) |
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Sarà vietato allevare animali domestici destinati alla vivisezione. Il divieto è contenuto in un emendamento alla legge comunitaria 2011, approvato in
commissione Affari sociali della Camera. La norma prevede il divieto di esperimenti sugli animali senza anestesia o analgesia, qualora provochino dolore
all'animale. Vieta inoltre l'utilizzo di scimmie antropomorfe, cani, gatti e specie in via d'estinzione a meno che non risulti obbligatorio da legislazioni o da farmacopee nazionali o
internazionali o non si tratti di ricerche finalizzate alla salute dell'uomo. L'emendamento contiene l'obbligo di garantire lo sviluppo di
metodi alternativi all'uso di animali a fini scientifici, destinando a a questo scopo congrui finanziamenti. E sarà realizzato un sistema ispettivo che garantisca il benessere
degli animali da laboratorio. Nei laboratori ci saranno ispezioni, con e senza preavviso. (19 ottobre) |
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| In caso dei reati di uccisione (art 544 bis c.p.) o di maltrattamento (art 544 ter c.p.) perpetuati ‘senza necessità’ è sufficiente pertanto il dolo generico, ovvero la consapevolezza che dalle proprie azioni o omissioni deriverà la morte o il maltrattamento di un animale. Nell’ambito del dolo generico è possibile individuare la figura del dolo eventuale, di matrice giurisprudenziale (e di cui si rimanda all’articolo pubblicato il 16 luglio 2011 sulle pagine di Diritto Ambiente a firma di Maurizio Santoloci), che interviene quando il soggetto non agisce con lo scopo di compiere il reato, ma si prefigura il dubbio, il rischio che dalla sua condotta possa concretarsi l’evento danno, e semplicemente ne accetta le conseguenze. Questa figura, al limite con la colpa cosciente, è molto importante per i reati contro gli animali ed i reati ambientali in generale, giacché molto spesso, magari al fine di raggiungere profitto nell’ambito di attività commerciali con animali, questi ultimi vengono sottoposti a gravi maltrattamenti in base a condotte di cui si prefigura come possibile o dubbio l’evento. (05 agosto) |
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Per tutti noi è uno sforzo minimo, ma per molti animali significa la differenza tra la vita e la morte, tra l'abbandono e un minimo di conforto. |
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